Da oggi, venerdì 6 agosto, è necessario munirsi di Green Pass per poter accedere a ristoranti e bar al chiuso, cinema, teatri, musei, biblioteche, piscine, palestre, centri benessere, parchi tematici, stadi, sale da gioco, sale scommesse, sale bingo o casinò, per prendere parte a sagre, fiere, convegni, congressi, concorsi pubblici, spettacoli, eventi o competizioni sportive aperte al pubblico. E proprio ieri, giovedì 5 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che rende obbligatorio il documento sanitario anche per poter salire su mezzi di trasporto a medio-lunga percorrenza a partire dal prossimo primo settembre.
Come si legge nel comunicato stampa sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri “sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi”.
Poi c’è il nodo della scuola e dell’Università: il nuovo decreto stabilisce che “tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”.
Sempre relativamente alla scuola si ribadisce l’obbligo della mascherina per tutti gli studenti “fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti”. Niente obbligo del dispositivo di protezione individuale dunque se tutti gli studenti sono vaccinati o hanno un certificato di guarigione.
Si ribadisce inoltre la necessità di riprendere le lezioni in presenza: “Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti”. (fotografia di copertina di repertorio)