Via libera dell’Aula della Camera senza modifiche all’articolo 10 del ddl sicurezza che introduce nell’ordinamento un nuovo reato, il 634-bis, ‘l’occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui‘.
La pena prevista è il carcere da due a sette anni.
L’articolo prevede che “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità“.
Introdotta anche la procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile. Per le opposizioni, si tratta di una “norma superflua, fatta per un titolo di giornale”. (fotografia generica di condominio, di Norbert Levajsics su Unsplash)